Sono incinta, posso licenziarmi?

Restare incinta e diventare madre è un passaggio cruciale nella vita di una donna, sotto tutti i punti di vista. Non solo nel corpo, ma anche nel modo di pensare, di agire, di immaginarsi la vita come sarà dopo che il bambino sarà nato.

Fra le sfere della vita di una donna che vengono interessate dal cambiamento che una gravidanza porta con se’ c’è anche il mondo del lavoro: alcune donne devono sospendere il rapporto per non pregiudicare la gestazione, tutte sono abbastanza intimorite dal conoscere la reazione dei propri responsabili all’annuncio della gravidanza.

Infatti, non è certo una novità che i datori di lavori accolgano con scetticismo la notizia della gravidanza della dipendente: il pregiudizio di assenze prolungate e di un calo di produzione dovuto al surplus di responsabilità e incarichi familiari rendono la lavoratrice madre molto poco apprezzata sul posto di lavoro.

Da qui alla conclusione che “liberarsi” della lavoratrice madre sia una buona soluzione il passo è breve e, per evitare ciò, il legislatore ha introdotto il divieto di licenziamento della lavoratrice in gravidanza.

Sono incinta! Quali sono i miei diritti di lavoratrice?

Tutte le donne che aspettano un bambino hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro dal momento del concepimento e fino a un anno del bambino.

In questo arco di tempo, il datore di lavoro non può licenziare la donna in gravidanza, salvo che:

  • la lavoratrice non abbia superato il periodo di prova;
  • che il contratto a tempo determinato non sia giunto al termine;
  • che l’azienda non abbia cessato l’attività;
  • che la donna non abbia commesso un fatto talmente grave da integrare un licenziamento per giusta causa.

Se la donna viene licenziata durante la gravidanza il licenziamento è nullo e la donna ha diritto a essere reintegrata nel posto di lavoro.

Il diritto della mamma a dare le dimissioni senza preavviso

Nel periodo in cui è valido il divieto di licenziamento (e fino ai 3 anni di età del bambino), la lavoratrice può dimettersi, anche senza preavviso.

Le sue dimissioni dovranno essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio e le sono riconosciute le indennità previste dalla legge.

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