Vaccinazioni: come funziona il risarcimento del danno?

Negli ultimi mesi, il dibattito attorno ai vaccini sta tenendo viva – per la sua delicatezza – l’attenzione dei genitori, dei medici e dei media che ogni giorno ci riportano novità, idee e orientamenti diversi a riguardo.

Lo scontro sta assumendo toni sempre più aspri e anche opposti, vedendo contrapposti da una parte coloro che invocano la libertà di scelta dei genitori per la salute dei propri piccoli e dall’altra l’incolumità collettiva come preminente rispetto alla scelta del singolo.

Lasciando per una volta da parte il confronto di idee, vediamo cosa prevede la legge a titolo di risarcimento del danno derivante dalle vaccinazioni obbligatorie.

Risarcimento del danno da vaccinazioni obbligatorie

La legge di riferimento è la 210 del 1992, che prevede la corresponsione di un assegno non reversibile, nella misura corrispondente alle tabelle determinate per legge, a favore di chi – a seguito di una vaccinazione obbligatoria per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana – abbia riportato delle lesioni fisiche che abbiano menomato definitivamente la sua integrità fisico-psichica.

In caso di morte, la legge prevede che ai soggetti a carico spetti un assegno una tantum.

L’indennizzo è riconosciuto anche a chi ha subito delle lesioni psico-fisiche per essere entrato in contatto con una persona vaccinata.

Rispetto all’orientamento iniziale, per cui erano esclusi dal campo di applicazione della norme i danni derivanti da vaccinazioni raccomandate dalle autorità nazionali, la Corte Costituzionale con la pronuncia numero 107 del 2012 ha esteso il beneficio anche nei confronti di chi rimane danneggiato a causa di una vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata.

Naturalmente, il punto fondamentale della questione è riuscire a dimostrare il nesso causale che intercorre fra la somministrazione del vaccino e la menomazione patita dal soggetto: il risarcimento spetta nel caso in cui si riesca a dimostrare che – dall’inoculamento del vaccino – siano poi derivati i danni a carico del soggetto.

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