Esiste un diritto a essere madri? La maternità e le nuove tecniche di fecondazione assistita

“Essere mamme non è un mestiere, non è nemmeno un dovere: è solo un diritto tra tanti diritti” – Oriana Fallaci

Siamo ancora così sicuri che la maternità ad oggi si possa considerare un diritto tra tanti diritti?

Nove lunghi mesi di attesa e immaginazione, il primo vagito, il suo profumo, la voglia di tenerezze, per non parlare poi della stanchezza, della paura di non farcela e, a volte, di quella sensazione di inadeguatezza che accompagna i primi mesi di vita del bambino.

Proviamo a rifletterci… forse, a volte, non tutte le donne possono provare queste sensazioni, almeno se non dopo aver prima “combattuto” per realizzare il sogno di diventare mamma.

Perché spesso è proprio così, sarebbe giusto definirle “forti guerriere” tutte le donne che ogni giorno affrontano il grande “mostro” della sterilità o della infertilità con pazienza e perseveranza.

Come diventare madri grazie alla fecondazione assistita

Le tecniche di “fecondazione assistita o PMA (Procreazione Medicalmente Assistita)” permettono a chi, per problemi di sterilità o infertilità, non riesce a ottenere una gravidanza in modo naturale, di realizzare il sogno di creare una famiglia.

Esistono due tipologie di tecniche di PMA: la fecondazione assistita omologa e quella eterologa.

Nel primo caso, non vi è alcuna donazione da parte di soggetti terzi: l’embrione è, infatti, creato con i gameti (ovociti e spermatozoi) della coppia che decide di intraprendere il percorso di PMA.

Intraprende un percorso di fecondazione assistita eterologa, chi, invece, ha la necessità di ricevere in donazione (parzialmente o totalmente) i gameti da un soggetto terzo.

Entrambe le tipologie di fecondazione assistita sono legalmente riconosciute in Italia.

Chi può accedere alla fecondazione assistita in Italia?

La fecondazione assistita in Italia è regolamentata dalla Legge 40/2004 che, all’art. 5, identifica i soggetti che possono accedere a tali tecniche e cioè le coppie di soggetti maggiorenni, di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

L’accesso alla PMA in Italia non è, ad oggi, consentito a single e coppie dello stesso sesso.

A quali condizioni è consentito l’accesso alle tecniche di PMA? In quali strutture?

Il ricorso alle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita è consentito quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere – in altro modo – le cause che impediscono la procreazione; nei casi di sterilità o infertilità inspiegate documentate da atto medico o, ancora, nei casi di infertilità o sterilità derivanti da causa accertata e certificata da atto medico.

Ma c’è una eccezione a tutto ciò: grazie all’intervento dei tribunali, e in particolare della Corte Costituzionale, oggi possono accedere ad un percorso di fecondazione assistita anche le coppie fertili. Quando?

Soltanto se sono portatrici di malattie genetiche trasmissibili e rispondono a certi requisiti stabiliti dalla legge.

Per quanto riguarda le strutture dove si può accedere alle tecniche di PMA, deve trattarsi di strutture pubbliche o private autorizzate dalle Regioni e iscritte in uno specifico registro nazionale istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità (Registro Nazionale PMA).

Lo status giuridico del figlio nato da fecondazione assistita

“Sarò veramente sua madre e/o suo padre?”

Questa è una delle domande più frequenti, che scaturisce dalla paura che, dopo tanta fatica e sofferenza, si possa anche rischiare di non godere appieno della tutela giuridica che il rapporto genitore-figlio meriterebbe, indipendentemente dalle modalità con cui è avvenuto il concepimento.

La legge n. 40 del 2004 stabilisce, all’art. 8, che i bambini nati a seguito dell’applicazione di tecniche di PMA hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere a tali tecniche. Dunque, di chi si è consapevolmente assunto la responsabilità di farli venire al mondo.

E ciò vale anche per il caso in cui si acceda ad un trattamento di fecondazione eterologa con utilizzo di ovociti o spermatozoi donati. In questo caso, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto, né essere titolare di obblighi.

Ida Parisi
Ida Parisi

Avvocato, si occupa di diritto di famiglia e Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) esercitando la sua attività tra Taranto e Milano.
Laureata presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma, l’Avv. Ida Parisi ha discusso la sua tesi finale in diritto privato comparato su “Il contratto di maternità surrogata in Italia e nel Regno Unito”. L’esperienza lavorativa presso uno studio legale californiano di Los Angeles specializzato in diritto di famiglia e Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) le ha permesso di approfondire ulteriormente tali temi, anche a livello internazionale.
È attualmente iscritta all’Ordine degli Avvocati di Taranto e all’American Bar Association (ABA) – Family Law Section, Assisted Reproductive Technologies Committee – in qualità di International Lawyer Associate e partecipa, tuttora, attivamente, anche in qualità di relatore, a convegni e tavole rotonde per discutere di temi come il diritto di famiglia e la PMA non soltanto in Italia, ma anche all’estero.
È, altresì, autrice di numerosi articoli relativi agli aspetti legali della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) pubblicati su riviste scientifiche nazionali ed internazionali.

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