Dispositivi anti-abbandono: scatta l’obbligo. Le indicazioni per l’acquisto

L’obbligo dei seggiolini anti-abbandono per i bambini sotto i 4 anni è già operativo, dal 6 marzo 2020, al 7 novembre 2019. La decisione è stata presa dal Ministero dell’Interno, tramite una circolare, scatenando una corsa all’acquisto di dispositivi di allarme integrativi e a seggiolini con sistemi preinstallati. Il rischio di scegliere prodotti fuori norma è molto alto, mentre chi non si adeguerà alla legge rischia gravi sanzioni.

Il colpo di scena : la circolare del Ministero dell’Interno sui seggiolini anti-abbandono

La circolare del Ministero dell’Interno (la 300/A/9434/19/109/12/3/4/1) del 6 novembre ha causato scompiglio tra i produttori e tra i genitori. Nelle scorse settimane vigeva enorme confusione sulla data di entrata in vigore : la maggior parte degli specialisti era concorde con l’interpretazione dei 120 giorni di tempo per adeguarsi all’obbligo. Ma nella giornata di ieri è uscita una circolare per fare chiarezza. La circolare non spiega il motivo di questo anticipo per l’obbligo dei seggiolini anti-abbandono, ma specifica che : 

Le disposizioni operative del decreto ministeriale sono in vigore dal 7 novembre 2019 e, di conseguenza, dalla stessa data sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 172 Codice della Strada, introdotte dalla legge 1 ottobre 2018, n. 117.

I dispositivi anti-abbandono sono già obbligatori da 7 novembre

Purtroppo il mercato non è certo pronto per un adeguamento così repentino, ma dall’altra parte ci sono le sanzioni per coloro che trasportano minori di 4 anni senza un seggiolino con sistema anti-abbandono :  già da oggi rischiano sanzioni molto importanti, previste dal nuovo articolo 172 del “Codice della Strada”. Chi non rispetterà la normativa andrà incontro ad un minimo di 81 euro di sanzione pecuniaria, la sospensione della patente di guida per 15 giorni (che può raggiungere i due mesi in caso di reiterazione nell’arco di 2 anni) e la decurtazione di 5 punti dalla patente. In caso di multa, trattandosi di una circolare ministeriale, si può ricorrere al giudice di pace poiché l’obbligo non risulta ancora entrato in vigore.

Per tutelarsi è opportuno informarsi sui dispositivi a norma o seggiolini con strumento integrato. Per tutelarvi quindi, vi consigliamo di richiedere al venditore le autocertificazioni e dichiarazioni di conformità : qualora questa non fosse veritiera è possibile far causa al venditore che sarà sanzionato.

Le caratteristiche dei dispositivi e dei seggiolini integrati

Che si tratti di dispositivi aggiuntivi o di seggiolini integrati, tutti devono avere un sistema che si attiva automaticamente una volta posto il bimbo sul seggiolino e dare un segnale acustico che ne confermi l’effettiva attivazione.

Inoltre, deve essere integrato un allarme con segnali di vario tipo (visivi, acustici o aptici, cioè percepibili al tatto) che siano percepibili sia dentro che fuori dall’auto. Inoltre, non devono interferire con il sistema di ritenuta (per quanto riguarda i sistemi a cuscinetto) e devono essere compatibili con con gli agganci delle cinture di sicurezza.

Per i dispositivi che hanno l’opzione di chiamata i seggiolini dovranno poter inviare SMS e chiamate ad almeno 3 numeri differenti (l’opzione di chiamata però è facoltativa).

I contributi per l’acquisto

Anche sulla precisa modalità di erogazione del contributo di 30 euro, stabilito dal decreto Fiscale, non c’è chiarezza. Sappiamo che è stato istituito già un fondo di 15,1 milioni per il 2019 e di un milione per il 2020, fino ad esaurimento. Manca tuttavia l’indicazione su come accedere a tale contributo : nel frattempo, in caso di acquisto, vi consigliamo di conservare accuratamente la ricevuta (in caso di scontrino fiscale su carta fotosensibile anche di fotocopiarla).

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