Esonero per le mamme lavoratrici: come funziona

Buona notizia per le mamme lavoratrici : in via sperimentale e solo per l’anno in corso la Legge di Bilancio 2022 prevede che le neomamme potranno godere, per un periodo non superiore a 12 mesi, della riduzione del 50% del proprio contributo previdenziale.

La norma va ad incidere sulle trattenute in busta paga traducendosi in un aumento della cifra netta alla fine di ogni mese.

L’esonero contributivo per le neomamme che rientrano al lavoro

Questo beneficio riguarda solo le lavoratrici che operano nel settore privato, comprese anche le attività non imprenditoriali (come associazioni e studi professionali), e nel settore agricolo; sono quindi escluse le dipendenti del settore pubblico.

Con la circolare n.102/2022 l’INPS è intervenuta per fornire tutti i chiarimenti necessari punto per punto punto sulle modalità di applicazione di questo sgravio.

Vediamo allora più nel dettaglio quanto è stato previsto dalla Legge 234/2021.

Esonero contributivo post-maternità per il 2022: chi può accedere al beneficio

L’articolo 1 della legge 234/2021 chiarisce anzitutto che l’esonero del contributo previdenziale delle lavoratrici va riconosciuto a partire dalla data di rientro nel posto di lavoro dopo aver fruito del congedo obbligatorio di maternità ( previsto dal D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151).
Lo sgravio riguarda le lavoratrici che:

  • operano nel settore privato, in attività anche non imprenditoriali, e nel settore agricolo; di conseguenza esso non si applica alle lavoratrici dipendenti della Pubblica Amministrazione.
  • usufruiscono di contratti di lavoro dipendente, a tempo indeterminato compresi i casi di regime part- time, di qualsiasi tipologia di apprendistato, lavoro domestico o lavoro intermittente.

Anche il rapporto di lavoro subordinato stipulato con una cooperativa di lavoro è compreso dalla normativa, ai sensi della legge 142/2001.

La norma come detto chiarisce che il contributo spetta a chi abbia già usufruito del congedo obbligatorio di maternità (durata 5 mesi), ma lo stesso articolo 1 informa altresì che qualora una lavoratrice usufruisca del cosiddetto congedo parentale (che è facoltativo e non obbligatorio) la misura si applica comunque per evitare disparità di trattamento e per non venir meno alla ratio che si prefigge lo scopo di tutelare le madri e i loro figli.
Lo stesso vale allora anche al termine del periodo di interdizione post partum e in tutti questi casi parimenti l’esonero si applica dalla data di rientro effettivo al lavoro.

L’assetto dell’esonero: a quanto ammonta, durata e condizioni di spettanza

L’articolo 1 stabilisce che l’esonero per le mamme lavoratrici deve essere pari al 50% del contributo previdenziale della lavoratrice che mensilmente viene trattenuto in busta paga: il risultato è quindi un aumento effettivo e diretto del compenso mensile.
Per fare un esempio concreto: se una lavoratrice percepisce allo stato attuale un compenso netto di 1.700 euro su stipendio lordo di 2.000 euro (con una trattenuta mensile di 300 euro), grazie alla misura percepirà invece una cifra netta di 1.850 euro.

Avrà una durata di massimo 12 mesi che decorrono dal mese del rientro successivo al termine di fruizione del congedo di maternità (obbligatorio o parentale).
Si applica inoltre su tutti i rapporti di lavoro del settore privato a patto che si rientri il lavoro entro il 31 dicembre 2022.
I rapporti di lavoro possono essere sia già instaurati che instaurandi, ovvero posssono già sussistere a data 1 gennaio 2022 o essere anche attivati successivamente, entro sempre però la data già indicata come termine finale.

Non essendo un contributo a carico del datore di lavoro, ma uno sgravio che incide direttamente sulla busta paga non è soggetto ai principi di incentivi all’occupazione previsti dalla legge 150/2015.

Istruzioni operative: come accedere all’esonero per le mamme lavoratrici

Il datore di lavoro, per conto della lavoratrice interessata, dovrà inoltrare un’istanza all’INPS tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” per ottenere il codice di autorizzazione “OU”, specifico per questo sgravo.
L’inoltro deve avvenire “prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo”.
La sede INPS del territorio di appartenenza dopo le dovute verifiche sull’effettivo rientro attribuirà il codice di autorizzazione.

L’esonero è cumulabile ?

Molte lavoratrici interessate si chiederanno senza dubbio se questo esonero può essere cumulato ad altri già preesistenti di cui si gode.
La circolare INPS indica che è cumulabile a:

  • Gli esoneri contributivi così previsti dalle legislazione vigente che riguardano invece la contribuzione che spetta al datore di lavoro.
  • L’esonero pari allo 0.8% sulla quota dei contributi per invalidità o vecchiaia, aumentato al 2% dalla Manovra 2022 in ottemperanza del decreto “Aiuti-bis”. Il riferimento è ai periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

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