Congedo di maternità e paternità: tutte le novità 2024

Il congedo di maternità, chiamato maternità obbligatoria, identifica il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza e puerperio, previsto anche in caso di adozione ed affidamento, ed è un diritto indisponibile per la lavoratrice per cui non è prevista la possibilità di rinuncia.

Negli scorsi anni sono state introdotte novità riguardanti sia il congedo di maternità, con una sua possibile estensione di ulteriori 3 mesi, sia il congedo di paternità, che diviene strutturale con la durata di 10 giorni.

Con le leggi di bilancio 2023 e 2024, inoltre, sono stati stato aggiunti due mesi di congedo parentale retribuiti all’80%, utilizzabile fino al sesto anno di età da entrambi i genitori. Ecco in dettaglio una guida alle varie forme di congedo e di indennità parentale aggiornate al 2024.

Congedo di maternità o maternità obbligatoria

La nascita di un bimbo è un momento molto delicato per i genitori, costellato di gioia ed emozioni ma anche ansie e paure perché cambiano il modo di concepirsi come famiglia e le esigenze lavorative, specialmente nei primi anni di vita del piccolo.

La sfera economica costituisce da sempre la base della stabilità famigliare per questo lo Stato mette a disposizione sussidi per le famiglie è quindi fondamentale sapere chi ne ha diritto e a quali condizioni, oltre ad avere ben chiare le varie forme di indennità di maternità e congedo parentale a disposizione dei genitori.

La manovra di bilancio introduce novità per i congedi di maternità e paternità ed i congedi parentali. Ecco tutte le informazioni per le neomamme.

Maternità obbligatoria: quanto dura

La maternità obbligatoria prevede un’astensione dal lavoro di 5 mesi a cavallo del parto suddivisibili in:

  • 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto (situazione standard);
  • 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto (maternità flessibile 4+1);
  • 5 mesi dopo il parto (novità introdotta con la legge di bilancio 2019, che prevede la possibilità per la futura mamma di lavorare fino al nono mese, previa autorizzazione del medico del Sistema Sanitario Nazionale).

Con la manovra di bilancio 2022 è stata introdotta un’importante novità: alle lavoratrici autonome e professioniste è riconosciuta un’indennità di ulteriori 3 mesi, a decorrere dalla fine della maternità obbligatoria, se il reddito dichiarato nell’anno calendariale precedente è inferiore a 8.145€.

Maternità obbligatoria: a chi spetta

Il congedo di maternità spetta a:

  • lavoratrici dipendenti;
  • apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti;
  • disoccupate o sospese ( in accordo all’art.24 del Testo Unico maternità/paternità TU);
  • lavoratrici agricole (in accordo all’art.63 del TU);
  • lavoratrici addette ai servizio domestici e familiari (in accordo all’art.62 del TU);
  • lavoratrici a domicilio ( in accordo all’art.61 del TU);lavoratrici SLU o APU (in accordo all’art.65 del TU);
  • lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS non in pensione;
  • lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche (in accorto agli atr.2 e 57 del TU).

Maternità obbligatoria: quanto spetta

Durante il congedo di maternità è prevista un’indennità pari a:

  • 80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo mese di lavoro precedente l’inizio del congedo per le lavoratrici dipendenti;
  • 80% di 1/365 del reddito per le iscritte alla gestione separata se tale reddito deriva da attività di libero professionista o collaborazione coordinata e continuativa parasubordinata.

Maternità facoltativa o congedo parentale

Il congedo parentale, più comunemente noto come maternità facoltativa, identifica il periodo di sospensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori (madre o padre) per prendersi cura dei propri figli nei loro primi 12 anni di vita.

Maternità facoltativa: quanto dura

Il congedo parentale ha una durata complessiva tra i due genitori di 10 mesi, estendibili a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di 3 mesi; con la legge n.228 del 2012 è stata poi introdotta la possibilità di frazionare il congedo anche su base oraria.
L’astensione dal lavoro è quindi così riassumibile:

  • per la madre lavoratrice: 6 mesi continuativi o frazionati;
  • per il padre lavoratore dipendente: 6 mesi continuativi o frazionati (aumentabili a 7 in caso di astensione dal lavoro per almeno 3 mesi);
  • per un solo genitore, madre o padre: 10 mesi continuativi o frazionati.

Maternità facoltativa: a chi spetta

Il congedo parentale spetta ai genitori naturali, lavoratrici e lavoratori dipendenti in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del figlio e può anche essere fruito contemporaneamente da entrambi. Spetta, con le stesse modalità, anche in caso di adozione o affidamento a decorrere dall’ingresso in famiglia del minore per i primi 12 anni indipendentemente dall’età del bambino e non oltre la sua maggiore età.

Maternità facoltativa: quanto spetta

Ai genitori spetta un’indennità pari a:

  • 80% della retribuzione media giornaliera entro i primi 6 anni di vita del figlio (o dell’ingresso in famiglia in caso di adozione) per il primo e il secondo mese (madre o padre) – A partire dal 2025, la legger subirà una modifica e il secondo mese verrà retribuito al 60%.
  • 30% della retribuzione media giornaliera entro i primi 12 anni di vita del figlio (o dell’ingresso in famiglia in caso di adozione) per i successivi 7 mesi complessivi (di questi primi 9 mesi- contando anche il primi due indennizzati all’80% – 3 devono essere fruiti obbligatoriamente dal padre e 3 dalla madre)
  • 30% della retribuzione media giornaliera dai 6 anni e un giorno fino ai 12 anni del figlio qualora il reddito del genitore che lo richiede sia inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento di pensione e questo non sia stato fruito nei prima 6 anni, o in base alla parte non goduta;
  • nessuna indennità dagli 8 ai 12 anni del figlio.

Congedo per malattia dei figli

Il congedo per la malattia del figlio/a è una misura che permette ai genitori di assentarsi dal lavoro per accudire i propri figli in caso di malattia.

Fino al compimento del terzo anno di età del bambino/a, entrambi i genitori possono alternarsi nell’assistenza senza limiti temporali. Dall’età di tre a otto anni, ogni genitore ha diritto a 5 giorni lavorativi all’anno per la malattia del figlio/a. Inoltre, il ricovero ospedaliero del minore permette al genitore di interrompere l’eventuale fruizione delle ferie per assistere il bambino/a.

Per quanto riguarda il trattamento previdenziale, ci sono differenze tra il settore privato e quello pubblico. Nel settore privato, i congedi non sono retribuiti, nel settore pubblico, invece, fino al terzo anno del bambino/a, i genitori hanno diritto a trenta giorni regolarmente retribuiti per anno per le malattie del figlio/a, con relativa contribuzione obbligatoria.

Per i bambini fino agli otto anni, i 5 giorni annuali a disposizione di ciascun genitore non sono retribuiti, ma hanno la copertura contributiva.

Congedo obbligatorio di paternità

Il congedo obbligatorio del papà, diventato strutturale con la manovra di bilancio 2022, è un diritto autonomo del padre lavoratore dipendente e si aggiunge a quello della madre, gli spetta a prescindere dal congedo di maternità e anche se esso è in corso.

Congedo di paternità: quanto dura

Il congedo obbligatorio di paternità prevede un’astensione dal lavoro della durata di 10 giorni, anche non continuativi, fruibili entro i primi 5 mesi di vita del bambino, anche in caso di parto prematuro o adozione, fa fede la data l’ingresso in famiglia, e viene esteso anche al caso di morte perinatale del figlio.
Al padre lavoratore viene concesso, in aggiunta, un ulteriore giorno (congedo facoltativo del papà) in sostituzione della madre durante il suo periodo di maternità obbligatoria.

Congedo di paternità: a chi spetta

Il congedo obbligatorio spetta ai padri lavoratori dipendenti, in cassa integrazione e in mobilità.

Congedo di paternità: quanto spetta

Durante il congedo obbligatorio di paternità i padri godono di un’indennità pari al 100% della retribuzione media giornaliera, quindi di retribuzione piena.

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