Indennità di paternità per lavoratori autonomi: quali regole?

Diventare madre o padre comporta una rivoluzione nella sfera dei propri diritti, ma soprattutto doveri: pensiamo, semplicemente al reato di abbandono dei minori o al dovere di mantenere ed istruire i figli secondo le proprie possibilità. Non solo dal punto di vista personale, ma anche da quello lavorativo si verificano dei cambiamenti: in tema di diritto del lavoro, sono tantissime le prerogative che la legge riconosce ai lavoratori genitori e che, negli ultimi tempi, si stanno estendendo oltre che ai titolari di un rapporto di lavoro subordinato, anche agli autonomi.

Una delle ultime novità in materia concerne l’indennità di paternità per lavoratori autonomi: introdotta nel giugno 2015, la disciplina è stata oggetto di una recente circolare dell’INPS che ne ha meglio dettagliato la fattispecie.

Come beneficiare dell’indennità di paternità per lavoratori autonomi?

Incominciamo con il definire il lavoratore autonomo colui che svolge la professione di commerciante, artigiano, coltivatore diretto, colono, mezzadro, imprenditore agricolo a titolo principale o pescatore autonomo della  piccola  pesca  marittima  e delle acque interne.

In alcuni e tassativi casi, anche il lavoratore autonomo può godere del congedo di paternità: se la madre sia una lavoratrice dipendente o autonoma e se si verifica una delle seguenti situazioni: la madre muore oppure ha una grave disabilità, la madre abbandona il bambino oppure il padre è l’unico assegnatario del bambino.

In queste circostanze, al padre spetta il periodo post partum che sarebbe spettato alla madre e, in particolare, se la donna è (o era) lavoratrice dipendente ha diritto ai 3 mesi di congedo di maternità dopo il parto e l’eventuale arco di tempo precedente al parto non goduto dalla stessa. Se, invece, la donna è (o era) una lavoratrice autonoma ha diritto solo al periodo di 3 mesi post parto.

In ogni caso, l’astensione del padre lavoratore autonomo non è obbligatoria e, nel caso decida di astenersi, ha diritto all’80% della retribuzione.

La domanda per fruire del congedo di paternità da parte dei lavoratori autonomi deve essere inviata via pec o via raccomandata o consegnata personalmente all’ufficio INPS competente territorialmente.

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