Il congedo di maternità, chiamato maternità obbligatoria, identifica il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza e puerperio, previsto anche in caso di adozione ed affidamento, ed è un diritto indisponibile per la lavoratrice per cui non è prevista la possibilità di rinuncia.
Nel 2022 sono state introdotte novità riguardanti sia il congedo di maternità, con una sua possibile estensione di ulteriori 3 mesi, sia il congedo di paternità, che diviene strutturale con la durata di 10 giorni.
Con la legge di bilancio di quest’anno, invece, è stato aggiunto un mese di congedo extra retribuito all’80%, utilizzabile fino al sesto anno di età da entrambi i genitori. Ecco in dettaglio una guida alle varie forme di congedo e di indennità parentale aggiornate al 2023.
Congedo di maternità o maternità obbligatoria
La nascita di un bimbo è un momento molto delicato per i genitori, costellato di gioia ed emozioni ma anche ansie e paure perché cambiano il modo di concepirsi come famiglia e le esigenze lavorative, specialmente nei primi anni di vita del piccolo.
La sfera economica costituisce da sempre la base della stabilità famigliare per questo lo Stato mette a disposizione sussidi per le famiglie è quindi fondamentale sapere chi ne ha diritto e a quali condizioni, oltre ad avere ben chiare le varie forme di indennità di maternità e congedo parentale a disposizione dei genitori.
La manovra di bilancio introduce novità per i congedi di maternità e paternità ed i congedi parentali. Ecco tutte le informazioni per le neomamme.
Maternità obbligatoria: quanto dura
La maternità obbligatoria prevede un’astensione dal lavoro di 5 mesi a cavallo del parto suddivisibili in:
- 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto (situazione standard);
- 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto (maternità flessibile 4+1);
- 5 mesi dopo il parto (novità introdotta con la legge di bilancio 2019, che prevede la possibilità per la futura mamma di lavorare fino al nono mese, previa autorizzazione del medico del Sistema Sanitario Nazionale).
Con la manovra di bilancio 2022 è stata introdotta un’importante novità: alle lavoratrici autonome e professioniste è riconosciuta un’indennità di ulteriori 3 mesi, a decorrere dalla fine della maternità obbligatoria, se il reddito dichiarato nell’anno calendariale precedente è inferiore a 8.145€.
Maternità obbligatoria: a chi spetta
Il congedo di maternità spetta a:
- lavoratrici dipendenti;
- apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti;
- disoccupate o sospese ( in accordo all’art.24 del Testo Unico maternità/paternità TU);
- lavoratrici agricole (in accordo all’art.63 del TU);
- lavoratrici addette ai servizio domestici e familiari (in accordo all’art.62 del TU);
- lavoratrici a domicilio ( in accordo all’art.61 del TU);lavoratrici SLU o APU (in accordo all’art.65 del TU);
- lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS non in pensione;
- lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche (in accorto agli atr.2 e 57 del TU).
Maternità obbligatoria: quanto spetta
Durante il congedo di maternità è prevista un’indennità pari a:
- 80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo mese di lavoro precedente l’inizio del congedo per le lavoratrici dipendenti;
- 80% di 1/365 del reddito per le iscritte alla gestione separata se tale reddito deriva da attività di libero professionista o collaborazione coordinata e continuativa parasubordinata.
Maternità facoltativa o congedo parentale
Il congedo parentale, più comunemente noto come maternità facoltativa, identifica il periodo di sospensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori (madre o padre) per prendersi cura dei propri figli nei loro primi 12 anni di vita.
Maternità facoltativa: quanto dura
Il congedo parentale ha una durata complessiva tra i due genitori di 10 mesi, estendibili a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di 3 mesi; con la legge n.228 del 2012 è stata poi introdotta la possibilità di frazionare il congedo anche su base oraria.
L’astensione dal lavoro è quindi così riassumibile:
- per la madre lavoratrice: 6 mesi continuativi o frazionati;
- per il padre lavoratore dipendente: 6 mesi continuativi o frazionati (aumentabili a 7 in caso di astensione dal lavoro per almeno 3 mesi);
- per un solo genitore, madre o padre: 10 mesi continuativi o frazionati.
Maternità facoltativa: a chi spetta
Il congedo parentale spetta ai genitori naturali, lavoratrici e lavoratori dipendenti in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del figlio e può anche essere fruito contemporaneamente da entrambi. Spetta, con le stesse modalità, anche in caso di adozione o affidamento a decorrere dall’ingresso in famiglia del minore per i primi 12 anni indipendentemente dall’età del bambino e non oltre la sua maggiore età.
Maternità facoltativa: quanto spetta
Ai genitori spetta un’indennità pari a:
- 80% della retribuzione media giornaliera entro i primi 6 anni di vita del figlio (o dell’ingresso in famiglia in caso di adozione) per il primo mese (madre o padre)
- 30% della retribuzione media giornaliera entro i primi 12 anni di vita del figlio (o dell’ingresso in famiglia in caso di adozione) per i successivi 8 mesi complessivi (di questi primi 9 mesi- contando anche il primo indennizzato all’80% – 3 devono essere fruiti obbligatoriamente dal padre e 3 dalla madre)
- 30% della retribuzione media giornaliera dai 6 anni e un giorno fino ai 12 anni del figlio qualora il reddito del genitore che lo richiede sia inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento di pensione e questo non sia stato fruito nei prima 6 anni, o in base alla parte non goduta;
- nessuna indennità dagli 8 ai 12 anni del figlio.
Altre forme di congedo parentale
Tra i congedi parentali, vista l’attuale situazione pandemica, meritano nota anche il congedo parentale SARS CoV-2 e il Congedo per malattia dei figli.
Il congedo parentale SARS CoV-2, precedentemente rivolto solo ai genitori lavoratori dipendenti ora esteso anche a lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione Separata, garantisce la cura dei figli minori di 14 anni in caso di contagio da Covid-19, quarantena, attività didattica in presenza sospesa o chiusura dei centri assistenziali e prevede un indennizzo pari al 50% della retribuzione. Questo forma di congedo è stata prorogata fino alla cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissato per il 31 marzo 2023.
Il congedo per malattia dei figli regolamenta il diritto dei genitori di assentarsi dal lavoro per un periodo pari alla durata della malattia del bimbo fino ai 3 anni di età e per non più di 5 giorni all’anno dai 3 agli 8 anni di età; questo congedo non prevede indennità.
Congedo obbligatorio di paternità
Il congedo obbligatorio del papà, diventato strutturale con la manovra di bilancio 2022, è un diritto autonomo del padre lavoratore dipendente e si aggiunge a quello della madre, gli spetta a prescindere dal congedo di maternità e anche se esso è in corso.
Congedo di paternità: quanto dura
Il congedo obbligatorio di paternità prevede un’astensione dal lavoro della durata di 10 giorni, anche non continuativi, fruibili entro i primi 5 mesi di vita del bambino, anche in caso di parto prematuro o adozione, fa fede la data l’ingresso in famiglia, e viene esteso anche al caso di morte perinatale del figlio.
Al padre lavoratore viene concesso, in aggiunta, un ulteriore giorno (congedo facoltativo del papà) in sostituzione della madre durante il suo periodo di maternità obbligatoria.
Congedo di paternità: a chi spetta
Il congedo obbligatorio spetta ai padri lavoratori dipendenti, in cassa integrazione e in mobilità.
Congedo di paternità: quanto spetta
Durante il congedo obbligatorio di paternità i padri godono di un’indennità pari al 100% della retribuzione media giornaliera, quindi di retribuzione piena.
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