Quando sono responsabili i genitori per i danni fatti dai figli minorenni?

In questi ultimi anni, abbiamo tutti assistito ad una sequenza di atti di bullismo, molestie, vandalismo e incidenti anche mortali causati da minorenni. Una domanda sorge sempre spontanea: ma i genitori?

Ecco, in quanto responsabili dei loro figli, i genitori sono spesso chiamati a rispondere degli atti illeciti commessi dai figli. Non sempre però. Vediamo in quali casi i genitori sono ritenuti responsabili, e quindi chiamati al risarcimento, per gli atti dei figli e in quali non lo sono.

Sistema penale minorile: cosa significa “imputabilità”

Per chiarire questo punto è importante distinguere tra responsabilità penale e responsabilità civile, due aspetti diversi ma strettamente collegati.

Il diritto civile regola infatti le controversie tra privati per risarcire i danni eventuali, mentre il diritto penale punisce i reati (anche con la detenzione) contro la collettività, coinvolgendo così lo Stato.

Nel diritto penale italiano, tutto ruota attorno al concetto di imputabilità, cioè la capacità di una persona di comprendere il significato delle proprie azioni e di esserne ritenuta responsabile. Nel caso dei minori, però, questo principio cambia in base all’età.

Sotto i 14 anni: il minore non è imputabile

Secondo l’articolo 97 del Codice Penale, un bambino sotto i 14 anni non può essere ritenuto penalmente responsabile, anche in presenza di fatti molto gravi.

Questo significa che:

  • non può essere processato né condannato;
  • non riceve una pena penale.

Alla base c’è un principio fondamentale: la legge presume che sotto i 14 anni non si abbia ancora una piena capacità di intendere e di volere. Tuttavia, questo non vuol dire che non succeda nulla. Il Tribunale per i minorenni può comunque intervenire con:

  • percorsi educativi;
  • sostegno psicologico;
  • provvedimenti di tutela.

Dai 14 ai 17 anni: valutazione caso per caso

La situazione cambia tra i 14 e i 17 anni. In questa fascia di età, un minore può essere ritenuto imputabile solo se viene accertata la sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

In pratica:

  • non è automatica come per gli adulti;
  • deve essere valutata da giudici ed esperti.

Se il minore viene considerato imputabile, può essere sottoposto a un processo penale minorile, che però ha finalità diverse rispetto a quello degli adulti: punire, ma soprattutto educare e recuperare.

Responsabilità dei genitori: cosa prevede il codice civile

Anche se un figlio non è imputabile penalmente, i genitori non sono automaticamente “esonerati” da responsabilità. Secondo l’articolo 2048 del Codice Civile, infatti: “la madre, il padre o il tutore sono responsabili dei danni causati dai figli minorenni conviventi“.

Questo significa che possono essere chiamati a:

  • risarcire i danni causati;
  • dimostrare di aver esercitato una vigilanza adeguata.

Il punto chiave è proprio questo: i genitori devono dimostrare di aver fatto tutto il possibile per educare e controllare il comportamento del figlio.

Minorenne: chi è chiamato a rispondere ai danni da lui causati?

Spesso ci si chiede cosa possa succedere a un bambino se questo rompe un oggetto altrui o fa del male ad un suo coetaneo. Chi paga le conseguenze di questi gesti?

Sarà, dunque, dovere dei genitori mettere mano al portafogli e ripagare il danno nel caso in cui, ad esempio, il minore dovesse rompere la finestra del vicino mentre gioca con il pallone.

La frase ”ad ogni azione corrisponde una conseguenza”, dunque, sembra non valere, almeno per la legge, per chi non ha ancora compiuto la maggiore età.

Responsabilità educativa: un aspetto centrale

La responsabilità genitoriale non è solo giuridica, ma anche educativa. Quando si decide di mettere al mondo un figlio, lo si fa con la consapevolezza che ciò comporta delle responsabilità.

Per legge, ogni genitore ha il compito di educare i propri figli e, seppur mai con violenza, esercitare nei loro confronti azioni repressive, di controllo per evitare che mettano in atto comportamenti lesivi per se stessi e per gli altri.

I genitori sono responsabili della condotta dei figli solo ed esclusivamente, però, se questi ultimi vivono insieme a loro. In alcuni casi, infatti, la mamma e il papà vengono esonerati dal rispondere di eventuali danni causati dal minore. Vediamo insieme quali.

Quando i genitori non devono pagare i danni dei figli.

Stando a quanto previsto dalla legge, non sempre sono i genitori a dover pagare le conseguenze delle azioni dei figli.

Essi non sono responsabili se:
– non vivono più con loro;
– si tratta sì di un minore, ma questo ha raggiunto l’emancipazione mediante il matrimonio;
– l’evento è stato provocato da un fatto che i genitori non potevano in alcun modo impedire;
– il fatto è avvenuto mentre il minore era a scuola o comunque sotto la tutela di terzi (es. gita scolastica)

In quest’ultimo caso, nello specifico, non è il genitore ad essere responsabile della condotta del minore, ma l’insegnante o la persona che lo stava sorvegliando.
Se dovesse succedere, ad esempio, che durante la ricreazione un ragazzino, litigando con un suo compagno di classe, finisca per provocargli delle lesioni, sarà la scuola e l’insegnante che li aveva in custodia, a dover risarcire la famiglia del minore vittima del danno.

Vi è anche un altro modo attraverso il quale i genitori possono ”liberarsi” dall’obbligo di pagare per i danni commessi dai figli: dimostrando di non avere colpa.

È necessario, in questo caso, dover palesare al giudice di aver dato al minore un’educazione adeguata e di non essere, di conseguenza, in alcun modo responsabile dell’accaduto.

Se invece i minori hanno commesso atti illeciti solo sotto il profilo del codice civile (firmare contratti, fare debiti ecc) i genitori dovranno attivarsi entro cinque anni per ottenere l’annullamento di ogni accordo.

Cosa succede in caso di genitori separati

Nel caso in cui, invece, ad aver causato un danno è un minore figlio di genitori separati, la legge stabilisce che sia proprio il genitore con il quale convive a dover rispondere del suo comportamento.
Viene escluso da ogni responsabilità, invece, l’altro genitore ovvero colui che non coabita con il minore.

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