Foto di Sora Shimazaki su Pexels
08/09/2026
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il padre dovrà contribuire alle spese sostenute dalla madre per l’iscrizione del figlio maggiorenne a un istituto privato e per le cure odontoiatriche. Con l’ordinanza n. 23946 del 23 luglio, la Corte ha respinto il ricorso dell’uomo: il figlio non era economicamente autonomo e le spese erano state pagate direttamente dalla madre, che le aveva documentate con assegni e ricevute.
La richiesta di rimborso dopo la separazione
La vicenda riguarda una coppia separata. La madre, genitore collocatario, aveva sostenuto i costi della frequenza scolastica in un istituto privato e quelli delle cure odontoiatriche del figlio. In seguito aveva chiesto all’ex marito il rimborso della quota di sua competenza.
L’uomo si era opposto perché non era stato consultato prima che venissero affrontate quelle spese. Secondo la sua posizione, la decisione presa dalla madre senza un accordo preventivo non avrebbe potuto obbligarlo a contribuire e avrebbe leso il principio di bigenitorialità.
Il Tribunale aveva accolto la richiesta della madre e la Corte d’Appello di Messina aveva confermato quella decisione. Il padre si è quindi rivolto alla Cassazione, che ha respinto il ricorso.
Accordo preventivo: cosa hanno valutato i giudici
La decisione non introduce un automatismo per ogni scelta scolastica compiuta da un solo genitore. La Cassazione ha richiamato il principio per cui non tutte le spese per i figli richiedono necessariamente un preventivo accordo o una preventiva informazione dell’altro genitore.
Questo può avvenire per le spese che hanno carattere ordinario e prevedibile nel loro ripetersi e che riguardano esigenze regolari del figlio, anche quando il loro importo non sia definito in anticipo. La Corte indica, in questo quadro, le spese scolastiche e le cure mediche ordinarie.
Il consenso preventivo assume invece rilievo per le spese straordinarie che, per importanza, imprevedibilità e difficoltà di valutazione preventiva, escono dall’ordinario regime di vita del figlio. Anche in queste situazioni, però, la mancanza di informazione e assenso non elimina automaticamente il diritto al rimborso di chi ha sostenuto il costo.
Interesse del figlio e sostenibilità della spesa
Nel giudizio conta la verifica concreta della spesa. La Corte d’Appello aveva ritenuto necessarie le cure odontoiatriche e aveva valutato l’istituto privato come funzionale al futuro inserimento lavorativo del ragazzo. Aveva inoltre accertato che la redditività della famiglia fosse sufficiente a sostenere quei costi.
Il fatto che il figlio fosse maggiorenne non ha impedito alla madre di chiedere il rimborso, poiché non aveva ancora raggiunto l’autonomia economica. La Cassazione ha confermato la decisione già presa nei precedenti gradi di giudizio.
Il padre è stato condannato anche al pagamento di 2.000 euro per le spese processuali, oltre a 200 euro per gli esborsi e agli accessori di legge. Per le famiglie, il punto concreto resta quindi la valutazione del caso: non basta la scelta di una scuola privata né la sola mancata consultazione dell’altro genitore, ma vengono considerati l’interesse del figlio e la compatibilità del costo con le risorse e il tenore di vita familiare.




