L’Assegno di maternità dello Stato è un sostegno economico forse meno conosciuto rispetto ad altre misure destinate alle famiglie, ma può essere particolarmente importante per alcune categorie di mamme e papà.
Conosciuto anche come Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall’INPS.
Può spettare non soltanto alla madre, ma in determinate circostanze anche al padre, ai genitori adottivi e agli affidatari.
Attenzione, però, perché i requisiti cambiano a seconda della situazione familiare e lavorativa e soprattutto c’è una scadenza da rispettare: la domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita o dall’ingresso del bambino in famiglia.
Vediamo nel dettaglio come funziona l’Assegno di maternità dello Stato, chi può richiederlo e quali sono i requisiti previsti.
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Cos’è l’Assegno di maternità dello Stato
L’Assegno di maternità dello Stato è disciplinato dall’articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ed è una prestazione previdenziale destinata in particolare alle situazioni caratterizzate da lavori atipici o discontinui.
A differenza dell’Assegno di maternità dei Comuni, questa prestazione viene concessa ed erogata direttamente dall’INPS.
L’importo non è fisso nel tempo: viene infatti rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. L’ammontare aggiornato viene comunicato attraverso gli appositi messaggi e le circolari INPS, compresa la circolare sui salari medi convenzionali pubblicata annualmente dall’Istituto.
A chi spetta l’Assegno di maternità dello Stato
La platea dei potenziali beneficiari è più ampia di quanto potrebbe far pensare il nome della prestazione.
L’Assegno può infatti spettare:
- alla madre, compresa la madre adottante;
- al padre, anche adottante, nelle situazioni previste dalla normativa;
- agli affidatari preadottivi;
- all’adottante non coniugato;
- al coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva;
- agli affidatari non preadottivi, in caso di non riconoscibilità o mancato riconoscimento del bambino da parte di entrambi i genitori;
- al legale rappresentante, quando il genitore è incapace di agire.
Esiste però un’esclusione specifica: non spetta alcun Assegno per il figlio minore adottato dal coniuge quando il bambino è figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge.
Quali sono i requisiti generali
Per poter ottenere l’Assegno di maternità dello Stato è innanzitutto necessario essere residenti in Italia al momento della nascita del bambino oppure dell’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
Al momento della presentazione della domanda è inoltre necessario essere cittadini italiani, cittadini di uno Stato dell’Unione europea oppure essere in possesso di uno dei titoli di soggiorno previsti dalla normativa.
Il diritto può essere riconosciuto anche ai cittadini extracomunitari che siano:
- familiari titolari della Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, prevista dall’articolo 10 del d.lgs. 30/2007;
- familiari titolari della Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, prevista dall’articolo 17 dello stesso decreto;
- titolari di un permesso unico di lavoro che autorizzi a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;
- titolari di un permesso di soggiorno per motivi di ricerca, autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
La normativa equipara, alle condizioni previste dall’articolo 41, comma 1-ter, del d.lgs. 286/1998, alcune di queste categorie ai cittadini italiani ai fini dell’accesso alla prestazione.
Assegno di maternità dello Stato per la madre lavoratrice
Oltre ai requisiti generali, per la madre sono previste precise condizioni contributive che variano a seconda della sua situazione lavorativa.
Se la madre lavora, deve poter far valere almeno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto.
Lo stesso criterio temporale viene utilizzato, a seconda dei casi, rispetto all’effettivo ingresso del bambino in famiglia nell’adozione nazionale o nell’affidamento preadottivo oppure rispetto all’ingresso del minore in Italia nell’adozione internazionale.
Assegno di maternità per la madre disoccupata
La prestazione può spettare anche alla madre che al momento della nascita non lavora.
In questo caso deve aver lavorato per almeno tre mesi e successivamente aver perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali.
C’è però un ulteriore requisito temporale: il periodo trascorso tra la perdita del diritto alle precedenti prestazioni e la nascita del bambino, oppure l’effettivo ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, non deve superare la durata delle prestazioni precedentemente percepite e, in ogni caso, non può essere superiore a nove mesi.
Cosa succede se la madre ha lasciato il lavoro durante la gravidanza
È prevista una possibilità anche per la donna che durante la gravidanza abbia cessato di lavorare per recesso dal rapporto di lavoro, anche volontario.
Per accedere all’Assegno deve poter far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi antecedenti il parto.
La cessazione volontaria del rapporto di lavoro, quindi, non esclude automaticamente la possibilità di ottenere la prestazione, purché siano rispettati i requisiti contributivi richiesti.
Quando l’Assegno di maternità può spettare al padre
L’Assegno di maternità dello Stato può essere riconosciuto anche al padre, ma in situazioni specificamente individuate dalla normativa.
Una di queste è l’abbandono del figlio da parte della madre oppure l’affidamento esclusivo del bambino al padre.
Al momento dell’abbandono o dell’affidamento esclusivo, il padre deve possedere gli stessi requisiti contributivi previsti per la madre.
Inoltre, in caso di nascita, al momento del parto anche la madre doveva essere regolarmente soggiornante e residente in Italia.
Al momento della domanda il bambino deve:
- essere stato riconosciuto dal padre;
- trovarsi nella famiglia anagrafica del padre;
- essere soggetto alla sua potestà;
- non essere affidato a terzi.
Quando tutte queste condizioni sono rispettate, l’Assegno spetta in via esclusiva al padre, anche nel caso in cui la madre abbia precedentemente beneficiato dello stesso Assegno o di un’altra prestazione di maternità.
Padre affidatario preadottivo: quando può richiederlo
Un’altra situazione riguarda il padre affidatario preadottivo quando interviene una separazione dei coniugi durante la procedura di affidamento.
Al momento dell’affidamento, il padre deve possedere i requisiti contributivi richiesti alla madre.
Inoltre, il minore deve trovarsi presso la sua famiglia anagrafica e la madre non deve aver già beneficiato dell’Assegno.
Assegno di maternità per il padre adottante
La prestazione può essere riconosciuta anche al padre adottante nel caso di un’adozione senza affidamento intervenuta durante la separazione dei coniugi.
Anche in questa situazione, al momento dell’adozione il padre deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre.
Il bambino deve trovarsi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e la madre non deve aver già usufruito dell’Assegno.
Un’altra ipotesi riguarda il padre adottante non coniugato, quando l’adozione è stata pronunciata esclusivamente nei suoi confronti.
Al momento dell’adozione deve possedere i requisiti contributivi richiesti alla madre e, quando viene presentata la domanda, il minore deve trovarsi nella sua famiglia anagrafica, essere soggetto alla sua potestà e non essere affidato a terzi.
Cosa succede in caso di morte della madre
Sono previste specifiche tutele anche in caso di decesso della madre naturale, adottiva o affidataria preadottiva.
Il padre che ha riconosciuto il neonato oppure il coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva può avere diritto all’Assegno se, al momento della domanda:
- soggiorna regolarmente ed è residente in Italia;
- il minore si trova presso la sua famiglia anagrafica;
- esercita la potestà sul minore;
- il bambino non è affidato a terzi;
- la donna deceduta non aveva già usufruito dell’Assegno.
Esiste inoltre una situazione particolare.
Se il beneficio non era ancora stato erogato alla madre e il padre non presenta una nuova richiesta a titolo proprio, ma subentra nella domanda che era già stata presentata dalla madre deceduta, i requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione vengono verificati in capo alla madre.
Cos’è la quota differenziale dell’Assegno di maternità
Non sempre percepire un’altra prestazione di maternità esclude completamente l’accesso all’Assegno dello Stato.
Quando si ha diritto a un’indennità o un’altra prestazione di maternità di importo inferiore all’Assegno di maternità dello Stato, è infatti possibile richiedere la cosiddetta quota differenziale.
In pratica viene corrisposta la differenza tra quanto già spettante e l’importo dell’Assegno.
L’INPS riporta, a titolo esemplificativo, il caso di una prestazione di maternità complessivamente pari a 1.500 euro e di un Assegno dello Stato pari, nell’esempio riferito al 2023, a 2.360,66 euro. In quella situazione la quota differenziale sarebbe stata di 860,66 euro, cioè 2.360,66 meno 1.500 euro.
L’esempio serve a spiegare il funzionamento del meccanismo e non rappresenta l’importo attuale dell’Assegno, che viene rivalutato annualmente.
Un principio analogo vale quando è stato concesso o erogato l’Assegno di maternità dei Comuni, previsto dall’articolo 74 del d.lgs. 151/2001: in questo caso l’Assegno dello Stato viene riconosciuto per differenza.
Entro quando bisogna presentare la domanda
Particolare attenzione va prestata alla scadenza.
La domanda per l’Assegno di maternità dello Stato deve essere presentata entro sei mesi:
- dalla nascita del bambino;
- dall’effettivo ingresso del minore nella famiglia in caso di adozione o affidamento;
- dall’ingresso del bambino in Italia nel caso di adozione internazionale.
È quindi importante verificare tempestivamente di possedere i requisiti senza aspettare troppo tempo dopo la nascita o l’ingresso del bambino in famiglia.
Come presentare la domanda all’INPS
La domanda deve essere presentata alla sede INPS competente.
È possibile procedere attraverso il servizio online dedicato dell’INPS, oppure richiedere assistenza attraverso il Contact Center chiamando il numero 803 164, gratuito da rete fissa, o lo 06 164 164 da rete mobile.
In alternativa, è possibile rivolgersi a un patronato, che può trasmettere la richiesta attraverso i propri servizi telematici.
Prima di inoltrare la domanda è importante verificare con attenzione sia i requisiti contributivi sia quelli relativi alla residenza e al titolo di soggiorno, oltre naturalmente alla situazione specifica del genitore richiedente.
L’Assegno di maternità dello Stato, infatti, è una misura che può riguardare situazioni familiari e lavorative molto diverse tra loro e proprio per questo il diritto alla prestazione deve essere valutato sulla base del singolo caso.



